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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 49
Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.