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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 45
Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi alpini di cui all’articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.