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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 44
Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi escursionistici di cui all’articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.