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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 41
1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
a) nell’allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
b) nell’allegato G per i villaggi turistici;
c) nell’allegato I per i marina resort.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.