Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 41
Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della l.r. 86/2016 )
1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
a) nell’allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
b) nell’allegato G per i villaggi turistici;
c) nell’allegato I per i marina resort.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.