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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 4
Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:
a) inizio dell'attività;
b) variazioni nell'esercizio l'attività;
c) cessazione dell'attività.
2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.
3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della Regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.