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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 38
Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r.86/2016 )
1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.