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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 34
Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l’insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l’installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. E’ consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l’installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L’individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all’avvio dell’attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell' allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.