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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 33
Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Il servizio di sorveglianza relativo all’intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l’utilizzazione di impianti idonei.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un’area apposita all’ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.