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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 32
Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l’espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell’ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.