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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 31
Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell’intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L’area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l’obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva, tranne l’area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L’obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.