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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 30
Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell’allegato H.
3. I marina resort devono possedere, nell’ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla Sito esternol. 164/2014 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.