Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 26
Strutture ricettive facenti parte dell’albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016 )
1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo unico.
2. Gli alloggi che compongono l’albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.