Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 26
Strutture ricettive facenti parte dell’albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016 )
1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo unico.
2. Gli alloggi che compongono l’albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.