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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 23
Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per unità abitativa si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
3. Le superfici minime delle camere dell’unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 33, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell’articolo 22. La superficie minima dell’area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.