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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 21
Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un’area apposita all’ingresso della struttura ricettiva.
2. L’area destinata all’alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.