Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 16
Assistenza sanitaria (art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016 )
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.