Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 12
Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 )
1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all’aggiornamento dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.
3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.