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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l’articolo 3;


Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare;


Visto il parere favorevole con osservazioni, della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 873;


considerato quanto segue:


1. nella definizione delle informazioni sull’accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, è opportuno che lo schema con il quale tali informazioni sono fornite risponda a criteri di semplice compilazione e agevole lettura;


2. nell’individuazione della modalità di svolgimento dell’attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) è necessario definire anche gli strumenti per porre in essere tale attività;


3. nell’ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica è opportuno prevedere, oltre all’affidamento del servizio a soggetti terzi, anche l’affidamento senza oneri per l'amministrazione alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo servizio di informazione turistica;


4. con riguardo agli albi delle associazioni pro-loco, è necessario definire anche le modalità di aggiornamento e cancellazione;


5. nella definizione dei requisiti minimi e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, delle novità legislative, nonché dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della norme;


6. nell’ambito della disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, è necessario individuare i criteri per la loro classificazione;


7. nella definizione dei presupposti per ottenere l’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sulla base delle conoscenze o capacità professionali possedute occorre contemperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito;


8. nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale sono stati confermati i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione;


9. nell’individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, è opportuno confermare ciò si è consolidato nel corso degli anni, prevedendo le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;


10. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l’ entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


11. di accogliere il parere della II Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge regionale.
2. Agli effetti del presente regolamento per "Testo unico" si intende la l.r. 86/2016 .
Art. 2
Informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
Art. 3
Modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 86/2016 )
1. L’attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell’associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie:
a) associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate dal Testo unico;
b) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei e dei parchi;
d) associazioni pro-loco;
e) le associazioni dei consumatori.
2. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.
3. La consulta si riunisce almeno due all'anno per valutare l’andamento del turismo nell’ambito del territorio di riferimento e costituisce al proprio interno un comitato d’indirizzo, composto dai rappresentanti dei comuni, con funzioni di approvazione dei piani di attività, dei resoconti sull'attività svolta e di monitoraggio dell’attività di OTD.
4. La consulta individua il responsabile tecnico-amministrativo dell’attività di OTD.
5. La Regione può partecipare ai lavori della consulta.
6. Il responsabile tecnico-amministrativo, o suo delegato, al fine dello svolgimento dell'attività di OTD, ha accesso alle banche dati regionali.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile tecnico-amministrativo invia alla competente struttura della Giunta regionale il resoconto sull’attività svolta. Il resoconto deve contenere: il numero delle riunioni effettuate, sia dalla consulta che dal comitato di indirizzo, con indicazione dell’oggetto e dei soggetti partecipanti; l’elenco delle attività svolte sul territorio; la descrizione degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti. Al resoconto devono essere allegati eventuali studi realizzati o documenti prodotti.
Art. 4
Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:
a) inizio dell'attività;
b) variazioni nell'esercizio l'attività;
c) cessazione dell'attività.
2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.
3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della Regione.
Titolo II
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Capo I
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Art. 5
Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 86/2016 )
1. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all’intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie con presenza di alta velocità e porti di attracco per turismo croceristico.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.
3. Gli standard tecnici relativi agli uffici regionali e locali e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto sono definiti nell’allegato B.
Art. 6
Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 86/2016 )
1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L’effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all’esterno dell’edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive del territorio di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l’impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l’impegno dell’ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.
3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all’utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L’entità dell’importo deve essere esposta nell’ufficio in modo da essere perfettamente visibile all’utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.
4. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento può altresì essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggio e turismo individuate tramite procedura di evidenza pubblica; queste devono usare la propria denominazione nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.
Art. 7
Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della l.r. 86/2016 )
1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 15, comma 1, del Testo unico, il materiale informativo presente nei singoli uffici deve essere esaustivo dell’offerta turistica dell'ambito territoriale o del prodotto di riferimento e coordinato graficamente utilizzando la linea grafica di comunicazione richiamata nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Testo unico.
2. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica elaborano i dati relativi all'utenza che accede agli stessi con riferimento alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel comune e alla tipologia di informazioni richieste all'uffici. Tali dati sono trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale qualora la medesima ne faccia richiesta.
Art. 8
Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 3, comma 1, lettera h) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l’esercizio di tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa in materia; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.
3. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 ), mediante convenzione ai sensi dell’articolo 56 del medesimo decreto legislativo.
4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne la propria presenza all’interno dell’ufficio di informazione turistica.
5. I soggetti affidatori danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale dell’affidamento del servizio a soggetti terzi entro trenta giorni dall’affidamento.
Art. 9
Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della l.r. 86/2016 )
1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica.
2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:
a) predispone un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di erogazione delle informazioni;
b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare.
Art. 10
1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.
2. L’atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell’articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.
Capo II
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Art. 11
Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 )
1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:
a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;
b) della data di iscrizione;
c) della sede dell'associazione.
Art. 12
Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 )
1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all’aggiornamento dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.
3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.
Titolo III
STRUTTURE RICETTIVE
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.
Art. 14
1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.
Art. 15
1. Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Art. 16
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Art. 17
1. Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
Art. 18
Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 della l.r. 86/2016 )
1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
4. Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP.
5. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
6. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
Capo II
ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI E CONDHOTEL
Art. 19
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per gli alberghi diffusi e i condhotel.
2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione.
Art. 20
Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;
b) almeno un locale per uso comune;
c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.
4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all’articolo 21, comma 1.
5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.
Art. 21
Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un’area apposita all’ingresso della struttura ricettiva.
2. L’area destinata all’alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.
Art. 22
Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all’interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.
Art. 23
Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per unità abitativa si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
3. Le superfici minime delle camere dell’unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 33, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell’articolo 22. La superficie minima dell’area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.
Art. 24
Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le dipendenze, di cui all’art. 20 del Testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
Art. 25
Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del Testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 26
Strutture ricettive facenti parte dell’albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016 )
1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo unico.
2. Gli alloggi che compongono l’albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 27
Requisiti dei condhotel (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 31 Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ).
Art. 28
1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.
Capo III
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT, AREE DI SOSTA E PARCHI DI VACANZA
Art. 29
Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 30
Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell’allegato H.
3. I marina resort devono possedere, nell’ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla Sito esternol. 164/2014 .
Art. 31
Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell’intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L’area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l’obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva, tranne l’area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L’obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.
Art. 32
Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l’espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell’ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.
Art. 33
Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Il servizio di sorveglianza relativo all’intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l’utilizzazione di impianti idonei.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un’area apposita all’ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.
Art. 34
Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l’insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l’installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. E’ consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l’installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L’individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all’avvio dell’attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell' allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.
Art. 35
Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.
Art. 36
Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
d) presa di corrente all’interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Le tende e i relativi accessori di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del Testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
3. Le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.
4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.
Art. 37
Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l’erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell’acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l’acqua sia prelevata da pozzi, l’impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.
3. Qualora l’approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
4. L’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L’acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
7. L’aerazione e l’illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l’aerazione diretta all’esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall’interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall’interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un’agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.
16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.
Art. 38
Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r.86/2016 )
1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.
Art. 39
Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d’igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di 100 metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
Art. 40
Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l’utenza.
Art. 41
1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
a) nell’allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
b) nell’allegato G per i villaggi turistici;
c) nell’allegato I per i marina resort.
Capo IV
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 42
Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 43
Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.
Art. 44
Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi escursionistici di cui all’articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.
Art. 45
Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi alpini di cui all’articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.
Art. 46
Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r .86/2016)
1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.
Sezione II
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 47
Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5.

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Art. 48
Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico nonché i requisiti di cui all'articolo 47, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 47, comma 6.
4. Il contrassegno di cui all’articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 49
Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
Art. 50
Requisiti e servizi minimi delle residenze d’epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;
c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d’epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) portineria almeno dodici ore al giorno;
b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
c) sala con televisore a uso comune;
d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6.

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Art. 51
Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all’articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.
3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 64 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.
Titolo IV
STABILIMENTI BALNEARI
Capo I
Stabilimenti balneari
Art. 52
Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della l.r. 86/2016 )
1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
oppure, in alternativa:
a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);
a 2.2) un locale con fasciatoio per neonati, o dedicato a spazio ludico o a rimessaggio per le attrezzature sportive o altro servizio all’utenza;
b) due servizi igienici, oltre quello adibito ad uso per disabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 3 Sito esternodella Sito esternolegge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno;
c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;
d) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell’attività balneare e l’uso delle aree demaniali marittime;
e) sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;
f) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
g) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;
h) custodia valori da parte del gestore;
i) impianto di ricarica degli apparecchi di telefonia mobile.
3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone di ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 90 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili.
4. Ogni stabilimento balneare con almeno cinquanta punti ombra mette a disposizione un ausilio specifico per la balneazione delle persone a ridotta capacità motoria. Lo stabilimento con meno di cinquanta punti ombra può, in alternativa, convenzionarsi con altro stabilimento adiacente o comunque prossimo per condividere la messa a disposizione dell’ausilio.
5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.
6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell’utenza.
7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l’arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell’impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.
Art. 53
Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more dell’adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell’esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d’indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concessionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all’Ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:
a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all’esercizio;
b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.
Art. 54
Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della l.r. 86/2016 )
1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo.
2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 75, commi 2 e 3 del Testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell’attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico edilizie comunali.
3. Le attività accessorie, qualora funzionalmente e logisticamente collegate allo stabilimento balneare, sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.
4. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell’ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell’area interessata.
5. I requisiti delle aree degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all’attività di balneazione, l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) sono stabiliti dal comune, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4.
6. Fatto salvo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 ottobre 2007, n. 160 , relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può comunque vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell’ambito delle attività accessorie di cui al comma 2.
Art. 55
Accesso di animali (art. 75 della l.r. 86/2016 )
1. Lo stabilimento balneare può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della l.r. 59/2009 .
Art. 56
Esercizio dell'attività (art. 76 della l.r. 86/2016 )
1. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. Eventuali variazioni degli elementi della SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
4. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
5. All’esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione.
Titolo V
DIRETTORE TECNICO DELL’AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
Capo I
Direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo
Art. 57
Conoscenze o capacità professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1, lettera q) della l.r. 86/2016 )
1. Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, oppure dagli articoli 27 e 29 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
Titolo VI
PROFESSIONI DEL TURISMO
Capo I
Professioni del turismo
Art. 58
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per guida turistica senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
a) laurea in beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
b) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
c) laurea in lingue e culture moderne, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
d) laurea in scienze dell’architettura, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
e) laurea in scienze del turismo, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
f) altro titolo di studio con superamento dell’esame di storia dell’arte, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 59
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) laurea in scienze del turismo;
d) laurea in lingue e culture moderne;
e) laurea in mediazione linguistica;
f) laurea in lettere;
g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 60
Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della l.r. 86/2016 )
1. La professione di guida ambientale si articola in:
a) guida ambientale escursionistica;
b) guida ambientale equestre;
c) guida ambientale subacquea.
2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61.
3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l’utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 61
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per guida ambientale senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all’articolo 60, commi 3 e 4 sono:
a) laurea in scienze geologiche;
b) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
c) laurea in scienze biologiche;
d) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali;
e) laurea in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio;
f) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 62
Commissione d’esame (art. 107 comma 2, art. 117, comma 2, art. 125, comma 2, della l.r 86/2016 )
1. La composizione della commissione d’esame per coloro che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d’esame dei candidati che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l’esame conclusivo dei corsi di qualificazione.
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall’articolo 66 decies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
Art. 63
Tessera di riconoscimento (art. 105, comma 3, art. 115, comma 3, art. 123, comma 3, della l.r 86/2016 )
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 64
Disposizioni transitorie
1. Gli alberghi diffusi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall’allegato E entro un anno dalla predetta data.
2. Per gli alberghi diffusi di cui al comma 1, l'obbligo dei requisiti minimi indicati nell'allegato E, tabella 1, punti 1.17 e 1.19 sussiste solo se tecnicamente realizzabile.
3. In fase di prima applicazione, con riferimento agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 2 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari adeguano il proprio sito web nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il proprio materiale promozionale cartaceo relativo all’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
4 bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019. (1)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 maggio 2019, n. 25/R, art. 1.

5. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 101 del d.lgs. 117/2017 , nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’articolo 8, comma 3 si applica alle associazioni pro-loco iscritte nel registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale, di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).
Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
b) il regolamento 7 agosto 2007, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “ Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 ”);
c) il regolamento 4 giugno 2009, n. 27/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
d) il regolamento 5 gennaio 2011, n. 3/R (Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.r. 23 marzo 2000, n. 42 )”);
e) il regolamento 28 dicembre 2011, n. 70/R (Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R “Regolamento di attuazione del T.U. delle ll.rr. in materia di turismo L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
f) il regolamento 28 dicembre 2012, n. 87/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
g) il regolamento 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”);
h) il regolamento 17 febbraio 2015, n. 18/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.r. 23 marzo 2000, n. 42 ”).
Art. 66
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.