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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Titolo VI
PROFESSIONI DEL TURISMO
Capo I
Professioni del turismo
Art. 58
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per guida turistica senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
a) laurea in beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
b) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
c) laurea in lingue e culture moderne, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
d) laurea in scienze dell’architettura, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
e) laurea in scienze del turismo, con superamento dell'esame di storia dell’arte;
f) altro titolo di studio con superamento dell’esame di storia dell’arte, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 59
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) laurea in scienze del turismo;
d) laurea in lingue e culture moderne;
e) laurea in mediazione linguistica;
f) laurea in lettere;
g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 60
Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della l.r. 86/2016 )
1. La professione di guida ambientale si articola in:
a) guida ambientale escursionistica;
b) guida ambientale equestre;
c) guida ambientale subacquea.
2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61.
3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l’utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 61
Titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per guida ambientale senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all’articolo 60, commi 3 e 4 sono:
a) laurea in scienze geologiche;
b) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
c) laurea in scienze biologiche;
d) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali;
e) laurea in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio;
f) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.
Art. 62
Commissione d’esame (art. 107 comma 2, art. 117, comma 2, art. 125, comma 2, della l.r 86/2016 )
1. La composizione della commissione d’esame per coloro che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d’esame dei candidati che accedono all’esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l’esame conclusivo dei corsi di qualificazione.
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall’articolo 66 decies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
Art. 63
Tessera di riconoscimento (art. 105, comma 3, art. 115, comma 3, art. 123, comma 3, della l.r 86/2016 )
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.