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Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Titolo III
STRUTTURE RICETTIVE
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 13
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.
Art. 14
1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.
Art. 15
1. Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Art. 16
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Art. 17
1. Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
Art. 18
Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 della l.r. 86/2016 )
1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
4. Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP.
5. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
6. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
Capo II
ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI E CONDHOTEL
Art. 19
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per gli alberghi diffusi e i condhotel.
2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione.
Art. 20
Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;
b) almeno un locale per uso comune;
c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.
4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all’articolo 21, comma 1.
5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.
Art. 21
Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un’area apposita all’ingresso della struttura ricettiva.
2. L’area destinata all’alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.
Art. 22
Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all’interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.
Art. 23
Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per unità abitativa si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
3. Le superfici minime delle camere dell’unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 33, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell’articolo 22. La superficie minima dell’area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.
Art. 24
Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le dipendenze, di cui all’art. 20 del Testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
Art. 25
Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del Testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 26
Strutture ricettive facenti parte dell’albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2, della l.r. 86/2016 )
1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo unico.
2. Gli alloggi che compongono l’albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.
Art. 27
Requisiti dei condhotel (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 31 Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ).
Art. 28
1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.
Capo III
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT, AREE DI SOSTA E PARCHI DI VACANZA
Art. 29
Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 30
Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della l.r. 86/2016 )
1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell’allegato H.
3. I marina resort devono possedere, nell’ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla Sito esternol. 164/2014 .
Art. 31
Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell’intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L’area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l’obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva, tranne l’area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L’obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.
Art. 32
Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l’espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell’ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.
Art. 33
Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Il servizio di sorveglianza relativo all’intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l’utilizzazione di impianti idonei.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un’area apposita all’ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.
Art. 34
Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l’insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l’installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. E’ consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l’installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L’individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all’avvio dell’attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell' allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.
Art. 35
Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.
Art. 36
Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Le strutture di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a) del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
d) presa di corrente all’interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Le tende e i relativi accessori di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del Testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.
3. Le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.
4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d’acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.
Art. 37
Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. L’impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l’erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell’acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l’acqua sia prelevata da pozzi, l’impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.
3. Qualora l’approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
4. L’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L’acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
7. L’aerazione e l’illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l’aerazione diretta all’esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall’interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall’interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un’agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.
16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.
Art. 38
Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r.86/2016 )
1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.
Art. 39
Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d’igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di 100 metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
Art. 40
Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. 86/2016 )
1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l’utenza.
Art. 41
1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:
a) nell’allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;
b) nell’allegato G per i villaggi turistici;
c) nell’allegato I per i marina resort.
Capo IV
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 42
Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case per ferie, di cui all'articolo 45 del Testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Art. 43
Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Gli ostelli di cui all'articolo 46 del Testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.
Art. 44
Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi escursionistici di cui all’articolo 47 del Testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;
b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.
Art. 45
Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I rifugi alpini di cui all’articolo 48 del Testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.
Art. 46
Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r .86/2016)
1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.
Sezione II
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 47
Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5.

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Art. 48
Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico nonché i requisiti di cui all'articolo 47, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 47, comma 6.
4. Il contrassegno di cui all’articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 49
Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
Art. 50
Requisiti e servizi minimi delle residenze d’epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;
c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d’epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) portineria almeno dodici ore al giorno;
b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
c) sala con televisore a uso comune;
d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018 (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6.

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Art. 51
Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della l.r. 86/2016 )
1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all’articolo 64, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.
3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell’articolo 64 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 5 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.