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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l’articolo 28;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 94 comma 1, comma 4, lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi);


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5.


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);


Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;


Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793.



Considerato quanto segue:


1. l’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 al comma 1 stabilisce che le Regioni, su proposta degli enti di governo dell’ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di governo dell’ambito, al fine di procedere all’individuazione di tali aree sono previste le procedure e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione da parte dell’autorità idrica toscana (AIT). In particolare è necessario indicare specifici criteri di priorità che devono essere seguiti nell’elaborazione delle proposte di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per individuare le aree;


2. in attuazione dell’Sito esternoarticolo 94, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , nelle more dell’individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del presente regolamento, per agevolare l’applicazione della normativa da parte degli operatori, è necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia;


3. Come previsto dall’Sito esternoarticolo 94 comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006 nell’area di salvaguardia è vietato lo svolgimento di diverse attività tra le quali l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute in uno specifico piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), adottato dalla Regione (Sito esternoarticolo 94, comma 5 del d.lgs. 152/2006 ), che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Sulla base di questi criteri è necessario definire una disciplina equilibrata che tenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali come l’attività agricola, la tutela della salute e dell’ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante. A tal fine le disposizioni del PUFF sono state elaborate sulla base delle seguenti valutazioni:

a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell’impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all’Sito esternoarticolo 75 del d.lgs.152/2006 , dell’impatto sulla matrice acqua e più in generale sull’ecosistema (utilizzando parametri eco-tossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le frasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372;

b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d’uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 150/2012 , è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;

c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;


4. relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all’Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 152/2006 idonee a garantire la tutela della acque dall’inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese a queste ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) che ai titoli IV e IV bis disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue agroalimentari anche nelle ZVN;


5. la disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le Regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell’ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 e ogni altra prescrizione e limitazione nell’ambito dei piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo;


6. al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l’uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;


7. al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l’approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l’appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;


8. al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l’efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d’inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all’approvazione del regolamento medesimo.



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.