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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Capo I
Oggetto
Art. 1
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
Art. 1
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
1.
Capo II
Disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) captazioni: captazioni, di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’articolo 141 del decreto legislativo;
b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;
c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all’interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;
d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile;
e) operatore agricolo biologico: l’operatore agricolo iscritto nell’elenco nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
f) operatore extra agricolo: l’operatore diverso dall’operatore agricolo e agricolo biologico;
g) PUFF: piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
h) uso agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;
i ) uso extra agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;
l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell’acqua per tempi dell’ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
1) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
2) ubicazione delle aree di alimentazione;
3) interazioni con altri acquiferi;
m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;
n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.
Art. 3
Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8.
2. La Regione:
a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all’articolo 8 e sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 8;
b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.
3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell’atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall’area di salvaguardia, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all’autorità idrica toscana (AIT).
4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:
a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l’area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;
b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.
5. L’elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all’aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:
a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;
b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all’articolo 5;
c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d’uso relative alle singole sostanze attive.
Art. 4
Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all’interno dell’area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all’articolo 3, comma 2 o presso il Comune.
2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l’utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all’operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:
a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall’allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell’impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:
1) all’ubicazione dei terreni compresi all’interno dell’area di salvaguardia;
2) ai vincoli previsti all’interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;
3) alle sanzioni previste, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.
6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L’ordinanza è
trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all’ARPAT.
Art. 5
Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall’articolo 134 del decreto legislativo.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l’ARTEA approva, per l’anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l’appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.
3. Entro febbraio di ogni anno l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d’intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente.
4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d’intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli interni di cui all’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all’ARPAT anche in fini dell’inclusione nel rapporto di cui al comma 3.
Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) captazioni: captazioni, di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’articolo 141 del decreto legislativo;
b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;
c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all’interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;
d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile;
e) operatore agricolo biologico: l’operatore agricolo iscritto nell’elenco nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
f) operatore extra agricolo: l’operatore diverso dall’operatore agricolo e agricolo biologico;
g) PUFF: piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
h) uso agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;
i ) uso extra agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;
l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell’acqua per tempi dell’ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
1) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
2) ubicazione delle aree di alimentazione;
3) interazioni con altri acquiferi;
m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;
n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.
1.
Art. 3
Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8.
2. La Regione:
a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all’articolo 8 e sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 8;
b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.
3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell’atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall’area di salvaguardia, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all’autorità idrica toscana (AIT).
4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:
a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l’area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;
b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.
5. L’elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all’aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:
a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;
b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all’articolo 5;
c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d’uso relative alle singole sostanze attive.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 4
Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all’interno dell’area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all’articolo 3, comma 2 o presso il Comune.
2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l’utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all’operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:
a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall’allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell’impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:
1) all’ubicazione dei terreni compresi all’interno dell’area di salvaguardia;
2) ai vincoli previsti all’interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;
3) alle sanzioni previste, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.
6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L’ordinanza è
trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all’ARPAT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 5
Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall’articolo 134 del decreto legislativo.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l’ARTEA approva, per l’anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l’appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.
3. Entro febbraio di ogni anno l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d’intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente.
4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d’intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli interni di cui all’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all’ARPAT anche in fini dell’inclusione nel rapporto di cui al comma 3.
1.
2.
3.
4.
Capo III
Individuazione delle aree di salvaguardia
Art. 6
Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d’intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L’AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all’articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell’area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.
3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:
a) da acque superficiali di laghi o invasi;
b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:
1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
2) l’assenza di centri di pericolo, di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l’assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 20/2006 .
4. L’AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:
a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all’Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;
b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all’articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l’indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.
5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all’AIT l’elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l’AIT provvede a disporne la cessazione nel piano d’ambito.
6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall’AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’ acqua – Attuazione dell’articolo 11 della l.r. 80/2015 ).
8. L’AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l’eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E’ fatta salva la possibilità per l’AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.
Art. 7
Norme tecniche per l’individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1 della l.r. 69/2011 )
1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell’area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l’intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell’area di salvaguardia.
2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) l’estensione dell’area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:
a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l’isoipsa passante per il punto di captazione;
b) le superfici destinate permanentemente a bosco.
3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all’opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall’area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell’AIT.
4. Per l’acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
a) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
b) ubicazione delle aree di alimentazione;
c) interazioni con altri acquiferi.
5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.
Art. 6
Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011 )
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d’intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L’AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all’articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell’area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.
3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:
a) da acque superficiali di laghi o invasi;
b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:
1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
2) l’assenza di centri di pericolo, di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l’assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 20/2006 .
4. L’AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:
a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all’Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;
b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all’articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l’indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.
5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all’AIT l’elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l’AIT provvede a disporne la cessazione nel piano d’ambito.
6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall’AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’ acqua – Attuazione dell’articolo 11 della l.r. 80/2015 ).
8. L’AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l’eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E’ fatta salva la possibilità per l’AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.
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Art. 7
Norme tecniche per l’individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1 della l.r. 69/2011 )
1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell’area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l’intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell’area di salvaguardia.
2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) l’estensione dell’area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:
a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l’isoipsa passante per il punto di captazione;
b) le superfici destinate permanentemente a bosco.
3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all’opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall’area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell’AIT.
4. Per l’acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
a) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
b) ubicazione delle aree di alimentazione;
c) interazioni con altri acquiferi.
5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.
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Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 8
Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all’articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.
2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque – Sito esternoArticolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.
3. Nelle more dell’attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 150/2012 .
Art. 9
Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).
Art. 8
Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all’articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.
2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque – Sito esternoArticolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.
3. Nelle more dell’attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 150/2012 .
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Art. 9
Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.