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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Capo V
Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Disposizioni transitorie e finali
Art. 64
Tempi e modalità per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi ai parametri e alle definizioni di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 524, entro il termine di 180 giorni che decorrono dalla data dell’entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento trovano diretta applicazione, sostituendo i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi e prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti edilizi stessi con essi incompatibili.
Art. 65
Tempi e modalità per l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. Il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all’adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 , secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Le definizioni e i parametri contenuti nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e loro varianti generali, adottati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 66, comma 1, lettera b).
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, già adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adeguati in fase di approvazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora non si proceda all'adeguamento in fase di approvazione ai sensi del medesimo comma, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, sono adeguati mediante apposita variante da adottare entro 2 anni dalla data di acquisto di efficacia dello strumento. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni comunali con essi incompatibili.
5. I piani strutturali già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono adeguati mediante apposita variante contestualmente al procedimento di adozione e approvazione del piano operativo.
Art. 66
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali;
b) ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonché alle relative varianti, approvati prima dell’adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento;
c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all’articolo 143 della l.r. 65/2014 , e alle comunicazioni di inizio lavori che siano già state presentate al momento dell’adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento.
2. Resta ferma la definizione di "superficie utile lorda" contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima.
Art. 67
Abrogazioni
1. Il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio), è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 68
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.