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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 61
Tettoia (voce n. 41 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 41 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “tettoia” un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
2. La tettoia deve essere totalmente o prevalentemente priva di tamponamenti esterni.
3. La tettoia può essere:
a) libera su tutti i lati;
b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.
4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, costituisce fattispecie distinta dal portico (o porticato). La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.