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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 60
Terrazza (voce n. 40 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 40 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “terrazza” un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni di un’unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune.
2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.