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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 53
Piano o locale fuori terra (voce n. 20 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 20 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “piano o locale fuori terra” un piano o locale dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.