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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 42
Abbaino (voce n. 9 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “abbaino” un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.
2. Le aperture collocate nell’abbaino possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.
3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.