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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 36
Sedime (voce n. 7 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 7 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “sedime” l’impronta a terra dell’edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
2. L’area di sedime dell’edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell’edificio o manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati.
3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:
a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l’applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotipologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.