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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 24
Volume virtuale (voce n. 46 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 46 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “volume virtuale” (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell’edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell’unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.
2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume:
a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all’intero edificio;
b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare.
3. L’altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unità immobiliare fissata nella misura di:
a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d’uso ad esse assimilate dalla disciplina o dagli strumenti di cui alla lettera a).
4. Per edifici con pluralità di funzioni l’altezza virtuale dell’edificio è individuata con riferimento alla categoria funzionale o destinazione d’uso prevalente.
5. Ai fini del computo del volume virtuale dell’edificio si assume come altezza di riferimento la minore tra l’altezza virtuale dell’edificio come definita nel comma 3 e l’altezza dell’edificio (HMax) medesimo.
6. Il volume virtuale dell'edificio può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica.
7. Il volume virtuale dell'unità immobiliare può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento:
a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività e destinazioni d’uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 , limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all’altezza utile (HU). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita;
b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 184 della l.r. 65/2014 , limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l’utilizzo del volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall’intervento o dal mutamento della destinazione d’uso.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.