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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 21
Numero dei piani (voce n. 25 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 25 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “numero dei piani” (NP) il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e i piani agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell’edificio, comunque configurata, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL).
3. Sono esclusi dal computo del numero dei piani (NP) i livelli dell’edificio nei quali sono presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria(SA).
4. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono dettare specifiche disposizioni al fine di limitare il numero di piani dell’edificio, in riferimento alla porzione fuori terra dello stesso.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.