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Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 20
Altezza lorda (voce n. 26 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 26 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “altezza lorda” (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza dal piano finito di calpestio fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.