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Regolamento 26 giugno 2018, n. 31/R

Ricettività dei servizi educativi in contesto domiciliare. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 27 giugno 2018

Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:
2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l’iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.