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Regolamento 12 giugno 2018, n. 29/R

Programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica. Commissione d’esame per la certificazione delle competenze. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 13 giugno 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 19 aprile 2018;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 maggio 2018;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 25 maggio 2018;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 maggio 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 593;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno razionalizzare il processo di programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica al fine di valorizzare il ruolo delle conferenze zonali per l’educazione e istruzione quali soggetti capaci di coordinare le istanze e i fabbisogni provenienti dal territorio;


2. è opportuno valorizzare il ruolo della Regione attraverso la definizione di indirizzi finalizzati a rendere omogenea l’offerta di istruzione sul territorio;


3. non si ritiene più necessaria la previsione di interventi finanziari diretti, sostitutivi di quelli statali, volti a supportare l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola statale del primo ciclo di istruzione, come avvenuto in passato per le sezioni aggiuntive della scuola dell’infanzia, anche in considerazione della conferma da parte dello stato delle suddette sezioni;


4. in materia di formazione professionale, è opportuno ampliare le categorie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di presidenti delle commissioni stesse, con le modalità previste dall'articolo 66 decies, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2003.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Istituzioni scolastiche. Sostituzione dell’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituito dal seguente:
Art. 37 Istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.
”.
Art. 2
Comuni. Sostituzione dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Comuni
1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. La conferenza zonale, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 39 bis.
3. Il piano di cui al comma 2:
a) esplicita gli esiti della della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;
b) indica l'ordine di priorità delle proposte.
4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.
”.
Art. 3
Province e città metropolitana. Sostituzione dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 39 Province e città metropolitana
1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali, approvano i piani annuali di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 39 bis.
2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.
3. I piani di cui al comma 1:
a) esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;
b) indicano l’ordine di priorità delle proposte.
4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.
”.
Art. 4
Regione. Sostituzione dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 39 bis Regione
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali e delle province e città metropolitana, verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.
3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.
4. Il mancato adeguamento da parte degli enti interessati comporta una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione, secondo le modalità previste negli indirizzi di cui al comma 1
.
Art. 5
Commissione d’esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
tra i dipendenti di altre amministrazion
i” sono sostituite dalle seguenti: “
tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.