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Regolamento 23 marzo 2018, n. 14/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 30 marzo 2018

Art. 1
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) di seguito denominata legge regionale.
1.
Art. 2
Modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2017 )
1. L’istanza di riconoscimento del distretto rurale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente del distretto rurale, di cui all’articolo 6 della legge regionale. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) l’accordo di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale;
b) il regolamento di funzionamento dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale;
c) il progetto economico territoriale di cui all’articolo 7 della legge regionale.
2. La mancanza anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l’irricevibilità dell’istanza.
1.
2.
Art. 3
Procedure per il riconoscimento del distretto rurale (articolo 8, comma 2 della legge regionale 17/2017 )
1. Ai fini del riconoscimento del distretto rurale è nominata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da 3 membri scelti tra soggetti esperti all’interno della Direzione regionale competente.
2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede all’istruttoria dell’istanza di riconoscimento del distretto rurale sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8, comma 1 della legge regionale ed, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale il parere tecnico, redatto in conformità all’allegato 1 al presente regolamento.
3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto rurale sulla base delle risultanze istruttorie della commissione di cui al comma 2.
4. L’allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
1.
2.
3.
4.
Art. 4
Contenuti necessari del progetto economico territoriale (articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2017 )
1. Il progetto economico territoriale contiene:
a) la correlazione delle azioni con gli elementi dell’accordo;
b) il ruolo dei soggetti aderenti all’accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
c) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
d) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale e l’indicativo cronoprogramma delle azioni;
e) una relazione contenente:
1) la dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all’identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;
2) la diagnosi territoriale dell’impatto atteso sugli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio da cui devono emergere i punti di forza e di debolezza;
3) l’indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l’operato del distretto.
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Art. 5
Aggiornamento del progetto economico territoriale (articolo 7, comma 4 della legge regionale 17/2017 )
1. Il soggetto referente elabora le proposte di modifica del progetto economico territoriale e le invia all’assemblea di distretto per l’approvazione.
2. Il soggetto referente invia il nuovo progetto economico territoriale e il relativo verbale dell’assemblea di distretto alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione.
3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale valuta il contenuto dei documenti di cui al comma 2 e, con decreto, esprime parere in relazione al mantenimento o meno del riconoscimento.
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Art. 6
Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 17/2017 )
1. Il soggetto referente del distretto rurale entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti avente i seguenti contenuti necessari:
a) per ogni soggetto aderente all’accordo di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto rurale;
b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale;
c) eventuali problematiche emerse nell’attuazione del progetto economico territoriale;
d) aggiornamento del crono programma delle azioni.
2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) della legge regionale.
1.
2.
Art. 7
Monitoraggio sul distretto rurale (articolo 6 della legge regionale 17/2017 )
1. La competente struttura della Giunta regionale verifica la relazione di cui all’articolo 6 e valuta il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento di distretto rurale e, se del caso, può richiedere integrazioni o approfondimenti su ulteriori elementi inerenti le attività del distretto rurale.
1.
Art. 8
Revoca del riconoscimento del distretto rurale (articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/2017 )
1. La revoca del distretto rurale riconosciuto è disposta con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 9 della legge regionale il dirigente della competente struttura della Giunta regionale trasmette una comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca, stabilendo un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. Scaduto il termine il riconoscimento del distretto rurale è revocato.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.