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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l’articolo 101.1, comma 5;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1452;


Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 23 gennaio 2018;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 80;


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3, in materia di attività contrattuale dell'ESTAR, sia per disciplinare la materia dei collegi tecnici, ai sensi dell’articolo 101.1, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 , sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice degli appalti (Sito esternod.lgs. 50/2016 ) ed alle linee guida ANAC;


2. Le modalità di costituzione delle commissioni cui fa riferimento il richiamato articolo 101.1, comma 5, lettera c), sono già disciplinate dagli articoli 77 e 78 Sito esternodel d.lgs. 50/2016 e, pertanto, non è necessario dettare disposizioni specifiche in materia;


3. La nuova disciplina dei collegi tecnici si inserisce nel filone inaugurato dalla Sito esternolegge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), la c.d. legge Severino, ed ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella composizione degli organismi collegiali deputati alla redazione dei capitolati di gara;


4. L’elemento fondamentale della proposta è quello relativo all’istituzione di un elenco regionale, costituito da componenti di diritto (i responsabili di struttura semplice o complessa degli enti del servizio sanitario regionale) e componenti volontari (i dipendenti che chiedono di essere inseriti nell’elenco e che gli enti di appartenenza ammettono previa valutazione del curriculum), strutturato per profilo professionale (l’elenco è rappresentativo di tutti quelli esistenti all’interno del SSR) e per categoria merceologica, all’interno del quale vengono sorteggiate le figure professionali che andranno poi a comporre i collegi tecnici;


5. Si recepiscono le osservazioni contenute nel parere della terza commissione e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti.


Si approva il presente regolamento:



CAPO I
Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 101.1, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l’attività contrattuale che l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) i requisiti professionali e le modalità di nomina e le competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione;
b) le modalità di costituzione dei collegi tecnici.
3. Il presente regolamento si applica:
a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”) e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale rientranti, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 101, comma 1, lettere b), c) e d), con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonché alla gestione dell’intero processo di acquisizione di tecnologie;
b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 2), del d.lgs. 50/2016 , nonché dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455, della l. 296/2006 , rientranti nell’ambito delle funzioni trasferite di cui all’articolo 101, comma 1, lettere c) e d);
c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza ai sensi dell’articolo dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera l), n. 2, del d.lgs. 50/2016 .
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per codice, il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero universitarie, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la fondazione Gabriele Monasterio ed ESTAR;
c) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo del codice e delle relative linee guida ANAC;
d) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all’articolo 31, comma 1, secondo periodo del codice e delle relative linee guida dell'ANAC;
e) per direttore dell’esecuzione (DEC), il soggetto di cui agli articoli 101 e 111 del codice.
Capo II
Supporto alla progettazione di gara ed istituzione degli organismi tecnici di gara
Sezione I
Organismi di supporto alla progettazione delle gare e linee guida regionali
Art. 3
Collegi tecnici e gruppi tecnici
1. Per la predisposizione dei capitolati relativi all’acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale dei collegi tecnici.
2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il direttore generale di ESTAR o suo delegato può decidere che il collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all’articolo 16.
3. I componenti dei collegi e dei gruppi tecnici devono essere iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
4. La costituzione ed il funzionamento dei collegi tecnici sono disciplinati dalla sezione IV del presente capo.
5. La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall’articolo 16.
Art. 4
Linee guida regionali per la progettazione delle gare
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione delle tecnologie e gli investimenti sanitari di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, della l.r. 40/2005 , può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.
2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all’interno dei collegi tecnici.
Sezione II
Elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara
Art. 5
Istituzione dell’elenco regionale
1. E’ istituito, presso ESTAR, l’elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara di cui all’articolo 3, in cui sono rappresentati tutti i profili professionali esistenti all’interno del servizio sanitario regionale.
2. L’elenco è gestito interamente con strumenti informatici e collocato su apposita piattaforma accessibile dal sito web di ESTAR.
3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all’iscrizione dei soggetti che prestano servizio presso di essi ai sensi dell'articolo 10.
Art. 6
Struttura dell’elenco
1. L’elenco è strutturato per profili professionali e categorie merceologiche.
2. I profili professionali sono quelli previsti dalla normativa vigente.
3. Le categorie merceologiche sono individuate da ESTAR sulla base della programmazione dell’attività contrattuale.
4. Ogni profilo professionale è collegato ad una o più categorie o sotto-categoria merceologica.
Sezione III
Iscrizione nell’elenco regionale
Art. 7
Componenti dell’elenco
1. L’elenco è costituito da componenti di diritto, iscritti d’ufficio dall’ente di appartenenza, e componenti volontari.
2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura semplice e complessa degli enti del servizio sanitario regionale.
3. Sono componenti volontari i dipendenti del servizio sanitario regionale e gli operatori sanitari di cui all’accordo collettivo nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, quali biologi, chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni, che abbiano chiesto l’iscrizione nell’elenco e che gli enti di appartenenza abbiano ritenuto idonei ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Art. 8
Informazioni contenute nell’elenco
1. L’elenco contiene, per ciascun professionista, oltre ai dati in possesso dell’ente di appartenenza (dati anagrafici, codice fiscale, incarichi ricoperti, iscrizione all’ordine o all’albo professionale), l’indicazione della categoria merceologica di cui all’articolo 6, comma 3.
2. L’elenco, inoltre, deve contenere le informazioni relative:
a) agli incarichi extra-impiego retribuiti ed autorizzati dall’ente di appartenenza, con l’indicazione dei soggetti che hanno conferito l’incarico;
b) alla partecipazione a convegni sponsorizzati da soggetti privati con l’indicazione dello sponsor, dei costi sostenuti dallo stesso, delle caratteristiche essenziali di ciascun evento, nonché dell’autorizzazione aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2005, n. 733 (Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazione delle attività formative);
c) allo svolgimento delle attività di sperimentazione clinica con l’indicazione specifica dei promotori e sponsor e dei tempi di conduzione degli studi clinici;
d) alle cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico di cui all’articolo 13, comma 1.
3. All’elenco è allegato, per ciascun professionista, il curriculum vitae dal quale emerga il collegamento con le categorie merceologiche di riferimento.
Art. 9
Cause ostative all’iscrizione all'elenco
1. Non può essere iscritto all’elenco chi:
a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II del Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 .);
c) svolga attività libero professionale extramuraria.
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco determina sempre l’impossibilità della nomina nonché la decadenza dall’incarico.
Art. 10
Iscrizione e cancellazione dall’elenco
1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell’elenco i soggetti di cui all’articolo 7 previa verifica della insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 9.
2. L’iscrizione dei componenti volontari è subordinata alla valutazione del curriculum. La valutazione tiene conto sia delle funzioni già svolte all’interno dei collegi tecnici e delle commissioni di gara, che dell’esperienza maturata con riferimento alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare.
3. L’iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni tre anni.
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all’articolo 9 comporta la cancellazione dall’elenco.
5. Il dipendente cancellato può essere reiscritto dopo la sentenza di assoluzione o, in caso di condanna, dopo la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’articolo 178 c.p.
Sezione IV
Costituzione e funzionamento dei collegi tecnici di gara
Art. 11
Composizione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico è composto da un numero dispari di membri, non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire.
2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto anche delle linee guida regionali di cui all’articolo 4.
Art. 12
Procedimento di costituzione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall’articolo 11, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l’interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall’articolo 13 e che non sono sopravvenute quelle di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I nominativi dei componenti il collegio sono individuati mediante sorteggio fra gli iscritti nell’elenco che risultano collegati alla categoria merceologica afferente all’oggetto della gara.
3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema informatizzato di gestione dell’elenco.
Art. 13
Cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico
1. Non possono essere nominati componenti del collegio:
a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive di un collegio tecnico costituto per la categoria di beni o servizi oggetto di gara;
d) coloro i quali abbiano in corso o abbiano avuto, nell’anno antecedente al sorteggio, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del codice;
e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Art. 14
Presidenza e funzionamento del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all’articolo 11, è presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell’atto di cui all’articolo 12, comma 1, può stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP.
2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute.
3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare.
4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente dà lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l’attività dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.
5. Il presidente del collegio può proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all’articolo 12, comma 1.
7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.
8. Il collegio tecnico può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.
Art.15
Sopravvenienza di cause ostative alla nomina
1. Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvengano una o alcune delle cause ostative di cui all’articolo 13, il direttore generale di ESTAR o altro soggetto da lui delegato valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all’articolo 12.
2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
Sezione V
Costituzione dei gruppi tecnici
Art.16
I gruppi tecnici
1. Il gruppo tecnico è nominato con provvedimento del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. Il provvedimento individua altresì i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico.
2. I nominativi sono individuati fra i soggetti presenti nell’elenco che non incorrano nella cause ostative di cui all’articolo 13 e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, anche sulla base delle informazioni contenute nell’elenco.
Capo III
Nomina e funzioni del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione nelle procedure di gara gestite da ESTAR
Sezione I
Individuazione dei soggetti responsabili
Art. 17
Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara
1. Il RUP del procedimento di gara è nominato, fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC, dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all’interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.
2. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione oppure al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale.
Art. 18
Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all’interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto.
2. Il RES è nominato al momento dell’adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES può essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell’adesione all’accordo quadro o alla convenzione.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d’acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES è individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato.
5. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale.
6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all’articolo 23 precisano tali criteri.
Art. 19
Nomina del direttore dell’esecuzione
1. Il DEC è individuato, nei casi previsti dagli articoli 101 e 111 del codice, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in materia in relazione all’oggetto del contratto.
2. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, ed è di norma individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell’atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio.
5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento e alle linee guida di cui all’articolo 23.
Sezione II
Funzioni dei soggetti responsabili
Art. 20
Funzioni del responsabile unico del procedimento
1. Il RUP cura la gestione dell’intero procedimento di gara ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti di ESTAR e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.
2. Il RUP svolge tutte le funzioni inerenti alla procedura di affidamento individuate dal codice e dalle linee guida ANAC. Il RUP può presiedere, inoltre, i collegi tecnici di cui all’articolo 3, comma 1.
3. Con le linee guida di cui all’articolo 23, nel rispetto delle disposizioni nazionali, vengono specificate le funzioni del RUP anche in rapporto alle competenze del RES ed a quelle del DEC nelle varie fasi di svolgimento della procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.
Art. 21
Funzioni del responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del codice e dalle linee guida ANAC ed opera in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato.
2. Il RES:
a) cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o all'accordo quadro coordinandosi con il RUP;
b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull’accordo quadro di cui alla lettera a);
c ) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.
3. Con le linee guida di cui all’articolo 23 vengono specificate le funzioni del RES anche in rapporto a quelle del DEC nella fase di esecuzione del contratto.
Art. 22
Funzioni del direttore dell’esecuzione
1. Ai sensi di quanto previsto dal codice, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RES le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
2. Con le linee guida di cui all’articolo 23 vengono specificate le funzioni del DEC anche in rapporto a quelle del RES nella fase di esecuzione del contratto.
Sezione III
Disposizioni sull’esecuzione del contratto
Art. 23
Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti
1. Per garantire l’uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le Aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal presente capo.
2. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.
Art. 24
Fase di avvio del contratto
1. Il DEC dà notizia al RES dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.
2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di un apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.
3. Ove previsto dai capitolati di gara e in ogni caso, se ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, nel corso dei quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 25
Penali e risoluzione contrattuale
1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.
2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.
3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.
4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell’accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo del contratto.
Art. 26
Modifiche e sospensioni contrattuali
1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche o a sospensioni contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su comunicazione del DEC, cura l’adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l’ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.
2. In caso di modifiche ai contratti attuativi di convenzioni e accordi quadro, il RES ne dà preventiva comunicazione al RUP ai fini della gestione della convenzione o dell’accordo quadro.
Art. 27
Verifiche di conformità e controlli
1. Le linee guida di cui all’articolo 23 individuano i casi in cui, nel rispetto delle disposizioni nazionali, le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.
2. ESTAR, durante la fase di esecuzione del contratto, attiva, anche su richiesta degli enti del servizio sanitario regionale, appositi audit per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario.
Art. 28
Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo alla direzione aziendale informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l’aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 29
Norme transitorie
1. ESTAR mette a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. ESTAR formula la proposta di cui all’articolo 23 entro nove mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all’iscrizione di cui all’articolo 10 entro sei mesi dalla messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 1.
4. Sino alla istituzione formale dell'elenco, le nomine dei collegi avvengono secondo le procedure disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 133 della l.r. 40/2005 .
5. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore.
6. Tutti i rapporti sorti in vigenza del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 101, comma 1 ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) conservano la propria efficacia.
7. Le nomine a RUP, RES e DEC effettuate in vigenza del d.p.g.r. 3/R/2014 conservano la propria efficacia fino alla scadenza dei contratti cui si riferiscono.
Art. 30
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.