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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l’articolo 101.1, comma 5;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1452;


Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 23 gennaio 2018;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 80;


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3, in materia di attività contrattuale dell'ESTAR, sia per disciplinare la materia dei collegi tecnici, ai sensi dell’articolo 101.1, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 , sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice degli appalti (Sito esternod.lgs. 50/2016 ) ed alle linee guida ANAC;


2. Le modalità di costituzione delle commissioni cui fa riferimento il richiamato articolo 101.1, comma 5, lettera c), sono già disciplinate dagli articoli 77 e 78 Sito esternodel d.lgs. 50/2016 e, pertanto, non è necessario dettare disposizioni specifiche in materia;


3. La nuova disciplina dei collegi tecnici si inserisce nel filone inaugurato dalla Sito esternolegge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), la c.d. legge Severino, ed ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella composizione degli organismi collegiali deputati alla redazione dei capitolati di gara;


4. L’elemento fondamentale della proposta è quello relativo all’istituzione di un elenco regionale, costituito da componenti di diritto (i responsabili di struttura semplice o complessa degli enti del servizio sanitario regionale) e componenti volontari (i dipendenti che chiedono di essere inseriti nell’elenco e che gli enti di appartenenza ammettono previa valutazione del curriculum), strutturato per profilo professionale (l’elenco è rappresentativo di tutti quelli esistenti all’interno del SSR) e per categoria merceologica, all’interno del quale vengono sorteggiate le figure professionali che andranno poi a comporre i collegi tecnici;


5. Si recepiscono le osservazioni contenute nel parere della terza commissione e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti.


Si approva il presente regolamento:




Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.