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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Sezione I
Individuazione dei soggetti responsabili
Art. 17
Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara
1. Il RUP del procedimento di gara è nominato, fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC, dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all’interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.
2. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione oppure al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale.
Art. 18
Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all’interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto.
2. Il RES è nominato al momento dell’adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES può essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell’adesione all’accordo quadro o alla convenzione.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d’acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES è individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato.
5. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale.
6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all’articolo 23 precisano tali criteri.
Art. 19
Nomina del direttore dell’esecuzione
1. Il DEC è individuato, nei casi previsti dagli articoli 101 e 111 del codice, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in materia in relazione all’oggetto del contratto.
2. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, ed è di norma individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell’atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio.
5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento e alle linee guida di cui all’articolo 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.