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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Sezione IV
Costituzione e funzionamento dei collegi tecnici di gara
Art. 11
Composizione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico è composto da un numero dispari di membri, non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire.
2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto anche delle linee guida regionali di cui all’articolo 4.
Art. 12
Procedimento di costituzione del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall’articolo 11, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l’interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall’articolo 13 e che non sono sopravvenute quelle di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I nominativi dei componenti il collegio sono individuati mediante sorteggio fra gli iscritti nell’elenco che risultano collegati alla categoria merceologica afferente all’oggetto della gara.
3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema informatizzato di gestione dell’elenco.
Art. 13
Cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico
1. Non possono essere nominati componenti del collegio:
a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive di un collegio tecnico costituto per la categoria di beni o servizi oggetto di gara;
d) coloro i quali abbiano in corso o abbiano avuto, nell’anno antecedente al sorteggio, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del codice;
e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Art. 14
Presidenza e funzionamento del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all’articolo 11, è presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell’atto di cui all’articolo 12, comma 1, può stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP.
2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute.
3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare.
4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente dà lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l’attività dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.
5. Il presidente del collegio può proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all’articolo 12, comma 1.
7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.
8. Il collegio tecnico può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.
Art.15
Sopravvenienza di cause ostative alla nomina
1. Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvengano una o alcune delle cause ostative di cui all’articolo 13, il direttore generale di ESTAR o altro soggetto da lui delegato valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all’articolo 12.
2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.