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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Sezione III
Iscrizione nell’elenco regionale
Art. 7
Componenti dell’elenco
1. L’elenco è costituito da componenti di diritto, iscritti d’ufficio dall’ente di appartenenza, e componenti volontari.
2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura semplice e complessa degli enti del servizio sanitario regionale.
3. Sono componenti volontari i dipendenti del servizio sanitario regionale e gli operatori sanitari di cui all’accordo collettivo nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, quali biologi, chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni, che abbiano chiesto l’iscrizione nell’elenco e che gli enti di appartenenza abbiano ritenuto idonei ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Art. 8
Informazioni contenute nell’elenco
1. L’elenco contiene, per ciascun professionista, oltre ai dati in possesso dell’ente di appartenenza (dati anagrafici, codice fiscale, incarichi ricoperti, iscrizione all’ordine o all’albo professionale), l’indicazione della categoria merceologica di cui all’articolo 6, comma 3.
2. L’elenco, inoltre, deve contenere le informazioni relative:
a) agli incarichi extra-impiego retribuiti ed autorizzati dall’ente di appartenenza, con l’indicazione dei soggetti che hanno conferito l’incarico;
b) alla partecipazione a convegni sponsorizzati da soggetti privati con l’indicazione dello sponsor, dei costi sostenuti dallo stesso, delle caratteristiche essenziali di ciascun evento, nonché dell’autorizzazione aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2005, n. 733 (Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazione delle attività formative);
c) allo svolgimento delle attività di sperimentazione clinica con l’indicazione specifica dei promotori e sponsor e dei tempi di conduzione degli studi clinici;
d) alle cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico di cui all’articolo 13, comma 1.
3. All’elenco è allegato, per ciascun professionista, il curriculum vitae dal quale emerga il collegamento con le categorie merceologiche di riferimento.
Art. 9
Cause ostative all’iscrizione all'elenco
1. Non può essere iscritto all’elenco chi:
a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II del Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 .);
c) svolga attività libero professionale extramuraria.
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco determina sempre l’impossibilità della nomina nonché la decadenza dall’incarico.
Art. 10
Iscrizione e cancellazione dall’elenco
1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell’elenco i soggetti di cui all’articolo 7 previa verifica della insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 9.
2. L’iscrizione dei componenti volontari è subordinata alla valutazione del curriculum. La valutazione tiene conto sia delle funzioni già svolte all’interno dei collegi tecnici e delle commissioni di gara, che dell’esperienza maturata con riferimento alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare.
3. L’iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni tre anni.
4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all’articolo 9 comporta la cancellazione dall’elenco.
5. Il dipendente cancellato può essere reiscritto dopo la sentenza di assoluzione o, in caso di condanna, dopo la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’articolo 178 c.p.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.