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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Sezione I
Organismi di supporto alla progettazione delle gare e linee guida regionali
Art. 3
Collegi tecnici e gruppi tecnici
1. Per la predisposizione dei capitolati relativi all’acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale dei collegi tecnici.
2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il direttore generale di ESTAR o suo delegato può decidere che il collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all’articolo 16.
3. I componenti dei collegi e dei gruppi tecnici devono essere iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
4. La costituzione ed il funzionamento dei collegi tecnici sono disciplinati dalla sezione IV del presente capo.
5. La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall’articolo 16.
Art. 4
Linee guida regionali per la progettazione delle gare
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione delle tecnologie e gli investimenti sanitari di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, della l.r. 40/2005 , può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.
2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all’interno dei collegi tecnici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.