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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Capo III
Nomina e funzioni del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione nelle procedure di gara gestite da ESTAR
Sezione I
Individuazione dei soggetti responsabili
Art. 17
Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara
1. Il RUP del procedimento di gara è nominato, fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC, dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all’interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.
2. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione oppure al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale.
Art. 18
Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all’interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto.
2. Il RES è nominato al momento dell’adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell’adozione del programma dell’attività contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES può essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell’adesione all’accordo quadro o alla convenzione.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d’acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES è individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato.
5. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale.
6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all’articolo 23 precisano tali criteri.
Art. 19
Nomina del direttore dell’esecuzione
1. Il DEC è individuato, nei casi previsti dagli articoli 101 e 111 del codice, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in materia in relazione all’oggetto del contratto.
2. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, ed è di norma individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.
3. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell’atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.
4. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio.
5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento e alle linee guida di cui all’articolo 23.
Sezione II
Funzioni dei soggetti responsabili
Art. 20
Funzioni del responsabile unico del procedimento
1. Il RUP cura la gestione dell’intero procedimento di gara ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti di ESTAR e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.
2. Il RUP svolge tutte le funzioni inerenti alla procedura di affidamento individuate dal codice e dalle linee guida ANAC. Il RUP può presiedere, inoltre, i collegi tecnici di cui all’articolo 3, comma 1.
3. Con le linee guida di cui all’articolo 23, nel rispetto delle disposizioni nazionali, vengono specificate le funzioni del RUP anche in rapporto alle competenze del RES ed a quelle del DEC nelle varie fasi di svolgimento della procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.
Art. 21
Funzioni del responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del codice e dalle linee guida ANAC ed opera in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato.
2. Il RES:
a) cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o all'accordo quadro coordinandosi con il RUP;
b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull’accordo quadro di cui alla lettera a);
c ) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.
3. Con le linee guida di cui all’articolo 23 vengono specificate le funzioni del RES anche in rapporto a quelle del DEC nella fase di esecuzione del contratto.
Art. 22
Funzioni del direttore dell’esecuzione
1. Ai sensi di quanto previsto dal codice, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RES le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
2. Con le linee guida di cui all’articolo 23 vengono specificate le funzioni del DEC anche in rapporto a quelle del RES nella fase di esecuzione del contratto.
Sezione III
Disposizioni sull’esecuzione del contratto
Art. 23
Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti
1. Per garantire l’uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le Aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal presente capo.
2. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.
Art. 24
Fase di avvio del contratto
1. Il DEC dà notizia al RES dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.
2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di un apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.
3. Ove previsto dai capitolati di gara e in ogni caso, se ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, nel corso dei quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 25
Penali e risoluzione contrattuale
1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.
2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.
3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.
4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell’accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo del contratto.
Art. 26
Modifiche e sospensioni contrattuali
1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche o a sospensioni contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su comunicazione del DEC, cura l’adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l’ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.
2. In caso di modifiche ai contratti attuativi di convenzioni e accordi quadro, il RES ne dà preventiva comunicazione al RUP ai fini della gestione della convenzione o dell’accordo quadro.
Art. 27
Verifiche di conformità e controlli
1. Le linee guida di cui all’articolo 23 individuano i casi in cui, nel rispetto delle disposizioni nazionali, le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.
2. ESTAR, durante la fase di esecuzione del contratto, attiva, anche su richiesta degli enti del servizio sanitario regionale, appositi audit per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario.
Art. 28
Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo alla direzione aziendale informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l’aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.