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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 21
Funzioni del responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione del contratto
1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del codice e dalle linee guida ANAC ed opera in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato.
2. Il RES:
a) cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o all'accordo quadro coordinandosi con il RUP;
b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull’accordo quadro di cui alla lettera a);
c ) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.
3. Con le linee guida di cui all’articolo 23 vengono specificate le funzioni del RES anche in rapporto a quelle del DEC nella fase di esecuzione del contratto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.