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Regolamento 13 febbraio 2018, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 14
Presidenza e funzionamento del collegio tecnico
1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all’articolo 11, è presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell’atto di cui all’articolo 12, comma 1, può stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP.
2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute.
3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare.
4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente dà lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l’attività dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.
5. Il presidente del collegio può proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all’articolo 12, comma 1.
7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.
8. Il collegio tecnico può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.