Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018
Art. 4
Pesca da natante (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005 )
1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
2. Nel piano regionale per la pesca nelle acque interne sono individuati i corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante. In mancanza dell’individuazione essa è vietata.