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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 2
Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005 )
1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:
a) l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
c) l’uso della moschiera e della camolera, corredate di non più di tre ami.
2. Gli ami di cui al comma 1 devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato. È consentito l’uso di ami con ardiglione, nelle gare di pesca di cui all’articolo 13, svolte su materiale ittico immesso dagli organizzatori.
3. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
4. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 , è consentito:
a) l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1, anche con ami dotati di ardiglione;
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
c) l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
d) l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
5. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.
6. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro, e dei retoni di cui all’articolo 13 della l.r. 7/2005 .
7. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano regionale per la pesca nelle acque interne, nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.
8. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.