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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 13
1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all’articolo 12.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura relativamente a tempi, orari, misure, specie, numero di capi.
3. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla competente struttura della Giunta regionale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
4. Quando alle gare e manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005 . A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
5. L’elenco di cui al comma 4, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell’inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 7/2005 .
6. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla competente struttura della Giunta regionale delle partecipazioni di cui al comma 4, accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
7. In occasione delle gare di pesca i controlli svolti dalle guardie addette alla vigilanza ittica sono effettuati di norma al termine delle manifestazioni sportive.
8. Al termine di ogni gara il pescato è reimmesso in acqua con cura; fanno eccezione le gare svolte in acque a salmonidi su materiale ittico immesso dagli organizzatori.
9. Con atto della competente struttura della Giunta regionale possono essere previste disposizioni particolari per la destinazione delle specie ittiche alloctone prelevate durante le gare di pesca.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.