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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 12
1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e prevede:
a) le misure di salvaguardia ambientale;
b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni;
d) l’eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell’azione di pesca nei giorni diversi da quelli di svolgimento delle manifestazioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “campo di gara” in conformità all’articolo 8.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle manifestazioni, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato con cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.