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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 11
1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi, per la tutela di specie e popolazioni ittiche di pregio, per l’accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
5. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all’articolo 8, recanti la scritta “Zona di protezione”, e l’indicazione della tipologia di protezione esercitata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.