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Regolamento 31 gennaio 2018, n. 5/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”). Rideterminazione scadenza adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 2 febbraio 2018




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);


Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 dicembre 2017, n. 1443;


Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2018;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 47;


Considerato quanto segue:


1. per adeguare le norme in materia di classificazione delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche ai criteri omogenei approvati a livello nazionale è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione tramite il d.p.g.r. 14/R/2017;


2. l’adeguamento al nuovo sistema di classificazione e adozione della nuova targa identificativa da parte delle aziende agricole che già esercitavano attività agrituristiche all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione doveva concludersi entro il 31 dicembre 2017;



3. gli adempimenti a carico delle imprese, propedeutici all’adeguamento al nuovo sistema di classificazione, inducono a rideterminare il termine stabilito per l’adeguamento alla data del 30 giugno 2018;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Classificazione. Sostituzione del comma 7 nell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 7 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
7. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 9 marzo 2017, adeguano la classificazione utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui all’allegato B parte II, risulti superiore a uno.
”.
Art. 2
Marchio nazionale. Sostituzione del comma 2 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
2. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con d.p.g.r. del 29 marzo 2017 n. 14/R, adeguano la targa identificativa alle disposizioni di cui all’allegato B, parte III.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.