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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) ed in particolare l'articolo 13;


Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato);


Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista le deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1493;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 3/2016 ha modificato la l.r. 20/2006 in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015 , con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e le funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione unica ambientale (AUA);


2. ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura, sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e pertanto sono attratte alla competenza regionale;


3. si rende quindi necessaria una revisione del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche della l.r. 20/2006 nonché all'evoluzione della normativa statale in materia di autorizzazione unica ambientale;


4. il d.p.g.r. 46/R/2006 contiene altresì disposizioni con riferimento ad aspetti della disciplina di settore che il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale) demanda alla normativa regionale, con particolare riferimento: alle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue e ai criteri per rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale; alle prescrizioni regionali per la tutela delle acque; alle fasi di autorizzazione provvisoria; all'individuazione dei trattamenti appropriati degli scarichi; alle procedure e modalità di utilizzazione agronomica; agli scaricatori di piena; alla gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di restituzione; al monitoraggio, flussi dati e alle modalità di effettuazione dei controlli;


5. è quindi necessario dettare disposizioni, oltre che per adeguare tale disciplina al nuovo riparto di competenze conseguente al riordino delle funzioni provinciali attuato dalla l.r. 22/2015 , anche per rivedere l'impostazione generale del regolamento, eliminando disposizioni procedurali e di coordinamento ormai superate dalla semplificazione del quadro delle competenze in materia di scarichi, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione;


6. è necessario intervenire in materia di utilizzazione agronomica per conformare le disposizioni vigenti alla nuova normativa statale. In particolare, con il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato) sono stati aggiornati i criteri e le norme tecniche generali e in particolare sono state introdotte nuove disposizioni che permettono l’utilizzazione agronomica del digestato ottenuto, in impianti aziendali o interaziendali, dalla digestione anaerobica di materiali stabiliti nel citato decreto ministeriale;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.