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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 9
Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
Art 10 Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune.
1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.